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Sez. L, Sentenza n. 303 del 13/01/1981 (Rv. 410739 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ELEMENTI DISTINTIVI - SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE O AIUTO RECATO AD ESSO DA ALTRI SOGGETTI A TITOLO PERSONALE E DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN MISURA VARIABILE ED ALEATORIA - CONTRASTO CON LA NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410739-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ELEMENTI DISTINTIVI - SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE O AIUTO RECATO AD ESSO DA ALTRI SOGGETTI A TITOLO PERSONALE E DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN MISURA VARIABILE ED ALEATORIA - CONTRASTO CON LA NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE.*

Elementi distintivi del rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato sono: a) l'oggetto della prestazione, che nel primo caso e dato dal risultato dell'attivita organizzata dal prestatore (Opus) e nel secondo dalle stesse energie lavorative (operae) esplicate secondo le direttive, la vigilanza ed il controllo dell'altra parte (di varia intensita secondo la natura della specifica prestazione dovuta); b) l'esistenza di un'organizzazione di impresa, anche in termini minimi, da parte del lavoratore, come caratteristica del lavoro autonomo; C) l'incidenza soggettiva del rischio attinente all'Esercizio dell'attivita produttiva, che incombe in misura evidente e completa sul lavoratore autonomo, mentre ricade sul datore di lavoro in ipotesi di lavoro subordinato. Con la natura del rapporto di lavoro subordinato - che non esige la predeterminazione rigorosa di un orario di lavoro, bastando, per ravvisare la continuita della prestazione, la persistenza dell'Obbligo del lavoratore di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria attivita lavorativa - non contrasta ne il fatto che il lavoratore si faccia sostituire o coadiuvare a titolo personale, essendo cio possibile quando la natura della prestazione lo consenta o il datore di lavoro abbia comunque dato il suo assenso, ne la Determinazione della retribuzione in misura variabile e la commisurazione della stessa alle singole prestazioni, con la sua conseguente aleatorieta. (V 3800/79, mass n 400247, sulla seconda parte; (V 3554/78, mass n 393054, sulla seconda parte; (V 1989/78, mass n 391353, sulla seconda parte; (V 5710/77, mass n 389226, sulla seconda parte; (V 1688/76, mass n 380455, sulla seconda parte; (V 215/75, mass n 373406, sulla seconda parte; (Conf 3677/78, mass n 393193, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)