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Sez. 1, Sentenza n. 377 del 07/02/1973 (Rv. 362326 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - IN GENERE - NOZIONE - FORMA DI DECRETO O DI ORDINANZA - IRRILEVANZA*
Stato
decisa il 1973-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362326-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - IN GENERE - NOZIONE - FORMA DI DECRETO O DI ORDINANZA - IRRILEVANZA*

Ai fini dell'ammissibilita del ricorso per Cassazione ai sensi dello art 111 della Costituzione, il termine 'sentenzà non va inteso nel significato proprio di provvedimento emesso nelle forme e nei casi di cui agli artt 132 e 279 del codice di procedura civile, ma deve essere interpretato estensivamente, in guisa da comprendervi tutti i provvedimenti giurisdizionali, anche se legittimamente emessi sotto Forma di ordinanza o di decreto, rispetto ai quali non sia previsto alcun altro rimedio, a condizione, pero, che si tratti di provvedimenti decisori comunque incidenti su diritti soggettivi ed aventi piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale o processuale sul piano contenzioso. Un provvedimento qualificato dalla legge come ordinanza o decreto in tanto puo, quindi, essere impugnato con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione, in quanto abbia natura e carattere sostanziale di sentenza e, cioe, decida, con efficacia di giudicato, su una domanda proposta da una parte nei confronti dell'altra, riconoscendo o negando un diritto soggettivo oggetto di controversia, si che la eventuale ingiustizia comporterebbe per la parte un pregiudizio definitivo ed irreparabile, se non fosse assicurato quel controllo di legittimita della Corte di Cassazione sui provvedimenti giurisdizionali decisori, che la norma costituzionale ha inteso inderogabilmente garantire. (V 2896/67, mass n 330526; 453/66, mass n 320902; 531/65).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)