Sez. L, Sentenza n. 4029 del 10/07/1984 (Rv. 435998 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESUNZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CREDITI DI LAVORO - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - RAPPORTI NON ASSISTITI DALLA GARANZIA DELLA STABILITÀ - NOZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESUNZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CREDITI DI LAVORO - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - RAPPORTI NON ASSISTITI DALLA GARANZIA DELLA STABILITÀ - NOZIONE.*
Il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante lo svolgimento del rapporto, opera solo per i rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilità, cioè per quei rapporti in cui, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro, la legittimità e l'efficacia della risoluzione del rapporto, sul piano sostanziale, sia subordinata, per disciplina normativa o contrattuale, alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale sia affidata al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimamente intimato. Tale garanzia coincide normalmente, in difetto di altra normativa, con l'ambito di operatività della legge 20 maggio 1970 n. 300, dati gli effetti attribuiti dalla disposizione di cui all'art. 18 di tale legge all'ordine di riassunzione, mentre per il periodo precedente alla sua entrata in vigore, tale principio, introdotto nel nostro ordinamento in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, che ha dichiarato incostituzionali le norme concernenti la prescrizione, ha cancellato dal nostro ordinamento, ex tunc, quello strumento determinativo dell'Estinzione del diritto. (V 6509/82, mass n 424138; sull'ultima parte; (V 4695/82, mass n 422638; sull'ultima parte; (V 3663/82, mass n 421636; sull'ultima parte; (Conf 4582/82, mass n 422548; sulla prima parte; (Conf 3918/82, mass n 421862; sulla prima parte; (Conf 3498/82, mass n 421481; sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 405 art. 8, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)