Sez. 1, Sentenza n. 2139 del 26/03/1986 (Rv. 445324 - 01)
TRIBUTI LOCALI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PROPONIBILITÀ E TERMINI - CONTESTAZIONE DEL POTERE IMPOSITIVO PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE O PER LA ESISTENZA DI UNA RAGIONE DI ESENZIONE - AZIONE GIUDIZIARIA - PREVIO ESPERIMENTO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI LOCALI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PROPONIBILITÀ E TERMINI - CONTESTAZIONE DEL POTERE IMPOSITIVO PER MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE O PER LA ESISTENZA DI UNA RAGIONE DI ESENZIONE - AZIONE GIUDIZIARIA - PREVIO ESPERIMENTO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In materia di imposte comunali di consumo, la proponibilità della Azione giudiziaria, con la quale il contribuente contesti non lo operato degli agenti ed appaltatori sulla liquidazione e riscossione del tributo ma in via generale e astratta il potere impositivo per Mancanza dei requisiti di legge o per l'esistenza di una ragione di esenzione, non è subordinata all'esperimento dei ricorsi amministrativi previsto dall'art. 90 del R.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (T.U. Della finanza locale) e conseguentemente non è soggetta al termine di decadenza di tre mesi dalla notificazione della decisione sui ricorsi medesimi. (Conf 1301/83, mass n 426088; (Conf 6273/79, mass n 403001; (Conf 1944/79, mass n 398347; (Conf 1968/76, mass n 380778).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)