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Sez. 3, Sentenza n. 4711 del 22/07/1981 (Rv. 415445 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415445-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

Nel giudizio di rinvio - che costituisce un processo chiuso, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata - non sono consentite la proposizione di nuove domande ed eccezioni e la deduzione di nuove prove, fatta eccezione per le ipotesi di jus superveniens o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della sentenza di Cassazione, ai sensi dell'art 394, terzo comma, cod proc civ. (Conf 458/76, mass n 379107).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)