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Sez. 3, Sentenza n. 2834 del 11/04/1988 (Rv. 458444 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI - MAGGIORE O MINORE CREDIBILITÀ - RILEVANZA DELLE SINGOLE DEPOSIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458444-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI - MAGGIORE O MINORE CREDIBILITÀ - RILEVANZA DELLE SINGOLE DEPOSIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione dell'attendibilità dei testi, della maggiore o minore credibilità delle loro affermazioni e della Rilevanza delle singole deposizioni a confronto di altre risultanze processuali è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova ad esclusione delle altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento con una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1182/84, mass n 433322; (Conf 8/83, mass n 424802).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 252, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)