Sez. L, Sentenza n. 1182 del 16/02/1984 (Rv. 433322 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI - MAGGIORE O MINORE CREDIBILITÀ - RILEVANZA DELLE SINGOLE DEPOSIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI - MAGGIORE O MINORE CREDIBILITÀ - RILEVANZA DELLE SINGOLE DEPOSIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La valutazione dell'attendibilità dei testi, della maggiore o minore credibilità delle loro affermazioni e della Rilevanza delle singole deposizioni a confronto di altre risultanze processuali è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova ad esclusione delle altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento con una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (V 4444/81, mass n 415155; (Conf 8/83, mass n 424802).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 252, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)