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Sez. L, Sentenza n. 1337 del 22/02/1990 (Rv. 465470 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - DETERMINAZIONE - GIORNI NON LAVORATIVI - COMPUTABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465470-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - DETERMINAZIONE - GIORNI NON LAVORATIVI - COMPUTABILITÀ.*

Nella Determinazione del periodo di comporto per malattia, sia esso secco o per sommatoria, deve ritenersi conto anche dei giorni non lavorativi che cadono all'interno del periodo di assenza, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso. (Conf 758/87, mass n 450452; (Conf 569/82, mass n 432806).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)