Sez. 5, Sentenza n. 43867 del 25/10/2005 Cc. (dep. 01/12/2005) Rv. 232729 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Archiviazione "de plano" - Legittimazione della persona offesa, la cui opposizione sia riconosciuta inammissibile, a censurare in sede di legittimità il decreto di archiviazione sotto il profilo dell'infondatezza della notizia di reato - Esclusione - Ragioni. .
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
L'archiviazione "de plano" presuppone un'adeguata motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione ed all'infondatezza della notizia di reato; tuttavia, la persona offesa, la cui opposizione sia validamente riconosciuta inammissibile, per l'insussistenza dei requisiti di specificità e rilevanza delle ulteriori indagini, ex art. 410, comma primo, cod. proc. pen., non è legittimata a censurare in sede di legittimità il difetto di motivazione del provvedimento di archiviazione in ordine alla ritenuta infondatezza della notizia di reato, considerato che la delibazione di inammissibilità costituisce momento preliminare al procedimento di archiviazione e che determina una situazione equivalente alla mancata opposizione della persona offesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)