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Sez. 1, Sentenza n. 3024 del 28/12/1967 (Rv. 330745 - 01)

TRANSAZIONE - ANNULLABILITA - PRETESA TEMERARIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330745-01

TRANSAZIONE - ANNULLABILITA - PRETESA TEMERARIA - CONDIZIONI.*

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria ai sensi dello art. 1971 cod. civ., presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia assolutamente ed obbiettivamente infondata, e cio in aderenza alla necessita che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia, che, cioe vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. La Mancanza di detto presupposto esclude, di per se, l'annullamento, e, pertanto, il giudice, accertato che la pretesa non era assolutamente infondata, deve respingere la domanda di annullamento della transazione senza compiere alcuna altra indagine, tanto piu che l'art. 1971, richiedendo, per l'annullamento della transazione la consapevolezza, in una delle parti, della temerarieta della sua pretesa, esclude che sia sufficiente la colpa grave, essendo invece necessario il dolo. (Conf. 2431-65, 997-63, 2661-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1971

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)