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Sez. 1, Sentenza n. 4790 del 09/11/1977 (Rv. 388397 - 01)

TRANSAZIONE - INVALIDITA - ANNULLABILITA - PRETESA TEMERARIA - CONDIZIONI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PER COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - TRANSAZIONE DEL CURATORE - TRANSAZIONE SU PRETESA TEMERARIA - ESCLUSIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1977-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388397-01

TRANSAZIONE - INVALIDITA - ANNULLABILITA - PRETESA TEMERARIA - CONDIZIONI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PER COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - TRANSAZIONE DEL CURATORE - TRANSAZIONE SU PRETESA TEMERARIA - ESCLUSIONE - ESTREMI.*

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art 1971 cod civ, presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia assolutamente ed obbiettivamente infondata, in aderenza alla necessita che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia, e cioe che vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. Non puo ritenersi, percio, transazione su pretesa temeraria quella stipulata, in assenza di dolo, dal curatore del fallimento in ordine all'Azione revocatoria proposta contro una compravendita immobiliare conclusa dal fallito pochi mesi prima del fallimento con persona che non poteva ignorare lo stato di insolvenza del venditore. (V 3004/69, mass n 342895; (V 3024/67, mass n 330745).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1971

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)