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Sez. L, Sentenza n. 2017 del 21/03/1986 (Rv. 445221 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445221-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*

L'interpretazione di un contratto collettivo postcorporativo - come quella di ogni atto di natura privatistica - è riservata al giudice del merito, il cui convincimento è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto incensurabile l'interpretazione del giudice del merito, con riguardo alla dichiarazione a verbale n. 1 in calce al contratto provinciale di lavoro 13 maggio 1970 per i dipendenti delle lavanderie di biancheria, di lana per materassi, di materiali di imbottitura nella provincia di Genova, nel senso dell'assunzione dell'Obbligo di sostituire od integrare la disciplina del contratto collettivo provinciale con quella della eventuale futura contrattazione nazionale per la categoria delle lavanderie.). (V 3539/85, mass n 441159; (V 2985/85, mass n 440704).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)