Sez. 1, Sentenza n. 6842 del 05/02/2008 Cc. (dep. 13/02/2008) Rv. 238650 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Deliberazione del giudice già adottata - Inammissibilità - Non conoscenza da parte dell'istante della persona fisica del giudice - Irrilevanza.
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
È inammissibile perché tardiva la dichiarazione di ricusazione presentata dopo la deliberazione dell'atto da parte del giudice assunta all'esito di udienza camerale "partecipata" nel contraddittorio delle parti presenti (nella specie, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.), a nulla rilevando la mancata conoscenza, da parte dell'istante, della persona fisica del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)