Sez. 6, Sentenza n. 38938 del 27/05/2003 Cc. (dep. 14/10/2003) Rv. 228222 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Termine - Dichiarazione da proporre fuori dal caso di udienza preliminare o di giudizio - Atto del giudice il cui compimento la dichiarazione deve precedere - Nozione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
La dichiarazione di ricusazione, quando non debba essere proposta nell'udienza preliminare o nel giudizio, va formulata prima del compimento dell'atto da parte del giudice (ultima parte del comma primo dell'art. 38 cod. proc. pen.). A tal fine occorre distinguere tra atti da assumere nel contraddittorio tra le parti ed atti per i quali tale contraddittorio non è previsto. Per questi ultimi, la dichiarazione può essere utilmente proposta fino a quando il provvedimento non sia intervenuto. Quando invece il provvedimento debba intervenire all'esito di un procedimento camerale, deve intendersi per atto del giudice qualunque adempimento nel quale per la prima volta si concreta il contraddittorio tra le parti, posto che la disciplina - analogamente a quella che riguarda i casi di udienza preliminare e giudizio - mira ad imporre la ricusazione non appena possibile, senza che possa darsi luogo ad un prolungamento eventualmente indebito del procedimento. (Fattispecie relativa ad un procedimento camerale instaurato a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, in cui la Corte ha ritenuto tardiva una dichiarazione intervenuta in udienza dopo che, in una udienza precedente, la medesima parte aveva invitato il giudice ad astenersi per le stesse ragioni successivamente poste a fondamento della ricusazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)