Sez. 2, Sentenza n. 45052 del 08/11/2011 Cc. (dep. 05/12/2011) Rv. 251354 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Termine - Prima del compimento dell'atto da parte del giudice - Necessità - Conseguenze - Dichiarazione successiva alla chiusura del giudizio pregiudicato - Tardività.
GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
La dichiarazione di ricusazione deve essere formulata prima del compimento dell'atto da parte del giudice e, comunque, non può essere proposta dopo la chiusura del grado del giudizio nel quale si sia asseritamente verificata la causa dedotta, e, quindi, dopo la chiusura del giudizio che si assume pregiudicato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)