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Sez. L, Sentenza n. 624 del 23/01/1998 (Rv. 511857 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Utilizzazione da parte del giudice nella formazione del proprio convincimento - Ammissibilità - Nuovo codice di rito penale - Possibilità per il giudice civile di autonomo accertamento dei fatti senza vincoli derivanti dall'accertamento in sede penale - Incidenza sulla utilizzabilità delle prove raccolte in quella sede - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511857-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE

La possibilità per il giudice civile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale, non comporta alcuna preclusione per detto giudice di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)