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Sez. 2, Sentenza n. 5874 del 25/05/1993 (Rv. 482513 - 01)

Prova civile - Prove raccolte in giudizio penale | Fonte del convincimento del giudice civile - Configurabilità - Individuazione esatta dei fatti accertati - Riferimento alla sentenza penale o agli atti del relativo processo - Necessità - Libertà di interpretazione o di valutazione del giudice civile - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482513-01

Prova civile - Prove raccolte in giudizio penale

Il giudice civile ben può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato, ponendo a base del convincimento stesso gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, ma non può esimersi dal far riferimento al tenore e al contenuto di dette prove, ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)