Sez. 3, Sentenza n. 6261 del 24/10/1983 (Rv. 431020 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEI CONFINANTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEI CONFINANTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 - avente carattere integrativo della disciplina dettata in tema di prelazione e riscatto agrario dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e diretto ad agevolare lo sviluppo della proprietà coltivatrice, favorendo l'accorpamento dei terreni - il diritto di prelazione (e, quindi, di riscatto) è attribuito ai proprietari coltivatori diretti di terreni confinanti alle stesse condizioni cui è stato concesso da detta legge n. 590 del 1965 agli affittuari coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti, compresa quella del periodo minimo di coltivazione del fondo posseduto, già stabilito in quattro anni dalla precedente normativa e ridotto a due anni dal primo comma del citato articolo. (V 5299/82, mass n 423103; (Conf 3875/83, mass n 428802; (Conf 3175/83, mass n 428083).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)