Sez. 3, Sentenza n. 177 del 10/01/1984 (Rv. 432431 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PROPRIETARIO DI TERRENI CONFINANTI CON FONDI OFFERTI IN VENDITA - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PROPRIETARIO DI TERRENI CONFINANTI CON FONDI OFFERTI IN VENDITA - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, al proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita spetta il diritto di prelazione, ovvero il diritto di riscatto, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (cui il citato art. 7 rinvia) e, quindi, non solo la qualifica di coltivatore diretto, ma anche la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà , il possesso della forza lavorativa adeguata e il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente. (Conf 3875/83, mass n 428802; (Conf 3175/83, mass n 428083; (Conf 2347/81, mass n 413101).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)