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Sez. 5, Sentenza n. 1967 del 01/02/2005 (Rv. 581156 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Domanda di esenzione dal tributo - Valenza - Anche di istanza di quanto cautelativamente versato - Conseguenze - Accoglimento della domanda - Giudicato - Istanza di rimborso nel termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Necessità - Esclusione - Prescrizione - Decennale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581156-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

La domanda d'esenzione dal tributo, ove ritualmente e tempestivamente avanzata, costituendo esercizio del diritto del contribuente al riconoscimento dell'inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, fondato sulla norma d'esenzione, e, quindi, dell'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, non può non implicare la richiesta di restituzione, totale o parziale, di quanto cautelativamente versato. Ne consegue che la domanda d'esenzione vale come istanza di rimborso sia delle somme già versate, sia di quelle eventualmente versate dopo la sua proposizione, in corso di giudizio, anche a seguito di una sentenza favorevole, non venendo meno l'esigenza cautelativa di non incorrere in sanzioni fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa; e ne consegue ulteriormente che, qualora si formi il giudicato su entrambi i diritti, all'esenzione e al rimborso del tributo oggetto della relativa domanda, cautelativamente versato, il contribuente non è soggetto all'onere di formulare distinta istanza di rimborso del tributo nel termine fissato dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, ma può far valere il giudicato stesso nell'ordinario termine di prescrizione decennale (fattispecie relativa ad esenzione decennale dall'ILOR ai sensi dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)