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Sez. 6 - , Sentenza n. 26718 del 07/05/2019 Cc. (dep. 17/06/2019) Rv. 276379 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Doppia incriminabilità - Esatta corrispondenza fra lo schema astratto della norma incriminatrice straniera ed analoga norma italiana - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276379-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, perché sia soddisfatto il requisito della doppia incriminabilità di cui all'art. 13, comma secondo, cod. pen., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice estera trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che lo stesso "fatto" sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il predetto requisito in relazione alla richiesta estradizionale avanzata dallo Stato del Kirghizistan per i reati di contrabbando doganale e di contraffazione di documenti e sigilli statali, rilevando che il primo reato concerne un'ipotesi aggravata di contrabbando astrattamente costituente reato anche per l'ordinamento interno, mentre le condotte contraffattrici sono riconducibili ai delitti di falso in certificazioni amministrative e falso ideologico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Cod. Pen. art. 13, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)