Sez. 6, Sentenza n. 5747 del 09/01/2014 Cc. (dep. 05/02/2014) Rv. 258801 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America - Prescrizione - Rilevanza della legislazione dello Stato richiesto - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione verso gli Stati Uniti d'America, qualora la durata della prescrizione del reato cui si riferisce la domanda di estradizione venga modificata durante il suo corso dalla legge statunitense, trova applicazione il principio "tempus regit actum", in quanto la prescrizione è prevista in quell'ordinamento solo come termine per l'esercizio dell'azione penale, ed ha quindi natura meramente processuale. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, alla luce dell'art. VIII del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con L. n. 225 del 1984, deve escludersi qualsiasi rilevanza all'eventuale prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/10/1983
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)