Sez. U, Sentenza n. 7339 del 27/07/1998 (Rv. 517510 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Sentenza di difetto di giurisdizione pronunziante in realtà il rigetto della domanda - Rimessione al primo giudice - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
L'art. 353 cod. proc. civ. - disponendo la regressione della causa al primo giudice, quando questi abbia negato la giurisdizione affermata, invece, dal giudice d'appello - è una norma di carattere eccezionale e, quindi di stretta interpretazione, giustificata solo dall'esigenza di assicurare il doppio grado di giurisdizione di merito. Ma questo presupposto viene meno, e con esso la ratio che giustifica l'applicabilità della norma, nell'ipotesi un cui la decisione del primo giudice, sotto l'apparente e impropria formula del difetto di giurisdizione, contenga, in realtà, il rigetto della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)