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Sez. U, Sentenza n. 7339 del 27/07/1998 (Rv. 517510 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Sentenza di difetto di giurisdizione pronunziante in realtà il rigetto della domanda - Rimessione al primo giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517510-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

L'art. 353 cod. proc. civ. - disponendo la regressione della causa al primo giudice, quando questi abbia negato la giurisdizione affermata, invece, dal giudice d'appello - è una norma di carattere eccezionale e, quindi di stretta interpretazione, giustificata solo dall'esigenza di assicurare il doppio grado di giurisdizione di merito. Ma questo presupposto viene meno, e con esso la ratio che giustifica l'applicabilità della norma, nell'ipotesi un cui la decisione del primo giudice, sotto l'apparente e impropria formula del difetto di giurisdizione, contenga, in realtà, il rigetto della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)