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Sez. U, Sentenza n. 13199 del 14/12/1992 (Rv. 480014 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rivalsa - In genere | Controversia promossa dall'appaltatore nei confronti del committente per rivalsa dell'I.V.A. sui corrispettivi di appalto - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Questione non definita in separata sede circa la corrispondenza tra somma versata e somma dovuta dall'appaltatore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480014-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rivalsa - In genere

Appartiene alla giurisdizione ordinaria - e non a quella delle commissioni tributarie - la controversia promossa dall'appaltatore della costruzione di un immobile nei confronti del committente per rivalsa dell'I.V.A. sui corrispettivi di appalto, ancorché sorga questione, non definita in separata sede, cerca la corrispondenza della somma versata dallo appaltatore e quella effettivamente dovuta (nella specie, in relazione all'applicabilità o meno delle agevolazioni per i fabbricati non di lusso), considerato che la statuizione in proposito non investe il rapporto tributario fra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma si esaurisce con un accertamento incidentale nell'ambito del rapporto privatistico fra soggetto attivo e soggetto passivo della suddetta rivalsa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)