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Sez. 5, Sentenza n. 6462 del 06/05/2002 (Rv. 554141 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | D.L. n. 429 del 1982 - Istanza di definizione agevolata delle pendenze - Irrevocabilità - Conseguenze - Rideterminazione delle somme dovute, ai sensi della successiva legge n. 413 del 1991 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554141-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, le istanze di definizione presentate ai sensi del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516), sono irrevocabili, in base all'inequivoco disposto dell'art. 32 del D.L. medesimo. Ne consegue, in particolare, che le liquidazioni scaturite da dette istanze sono insuscettibili di essere rideterminate ai sensi del successivo provvedimento di condono di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale, avendo, al pari del precedente, lo scopo di abbattere il contenzioso ed assicurare all'erario un gettito immediato e sicuro (nonché di liberare risorse umane e materiali da destinare ad altre attività), è inapplicabile in tutte le situazioni che comportano la pura e semplice dismissione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un diritto certo ed esigibile (come, appunto, quello al pagamento delle somme dovute in base al condono del 1982), il quale, oltre a presentarsi di per sè irriducibile, perché frutto di una precedente rinuncia ad una maggiore pretesa, scaturisce da una fonte intangibile e trae il suo contenuto direttamente dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)