Sez. 3, Sentenza n. 5175 del 24/09/1981 (Rv. 415974 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO EX ART. 1453 COD. CIV. ED AZIONE DI RISOLUZIONE EX ART. 1456 COD. CIV. FONDATA SU CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIFFERENZE - PROPOSIZIONE DI UNA DI ESSE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO EX ART. 1453 COD. CIV. ED AZIONE DI RISOLUZIONE EX ART. 1456 COD. CIV. FONDATA SU CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIFFERENZE - PROPOSIZIONE DI UNA DI ESSE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
L'Azione di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., tendendo ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti, previsto come determinante per la sorte del rapporto, ed in conseguenza della esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ha presupposti, caratteri e natura sostanzialmente diversi dall'Azione ordinaria di risoluzione, ex art. 1453 cod. civ., che tende ad una pronuncia costitutiva, previo l'accertamento, ad opera del giudice, della gravità dell'inadempimento. Con la conseguenza che ove una delle due domande sia proposta per la prima volta in grado d'appello, essa deve considerarsi nuova, ai fini di cui all'art. 345 cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)