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Sez. 3, Sentenza n. 7176 del 24/06/1995 (Rv. 493078 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Ricorso per cassazione proposto da una società - Nome del rappresentante della società - Mancata specificazione nell'intestazione del ricorso o nella procura alle liti a margine o in calce al ricorso - Illegibilità della firma del rappresentante della società - Nullità della procura - Limiti.
Stato
decisa il 1995-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493078-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

È nulla la procura alle liti in margine o in calce del ricorso in cassazione se la firma apposta dal rappresentante della società ricorrente risulti illeggibile e nell'intestazione del ricorso o nello stesso mandato non venga specificato il nome, a meno che questo non possa essere desunto dagli atti delle precedenti fasi di merito o dai documenti che a tal fine la parte interessata può produrre nei limiti consentiti dall'art. 372 cod. proc. civ., come nel caso in cui la firma illeggibile della procura per il ricorso in cassazione sia identica, "ictu oculi", con quella rilasciata per le fasi di merito nelle quali il nome del rappresentante della società risultava specificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)