Sez. L, Sentenza n. 9401 del 14/07/2000 (Rv. 538492 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Processo del lavoro - "Causa petendi" - Mutamento - Modificazione degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa - Necessità - Variazione della qualificazione giuridica - Ininfluenza - Conseguenze - Domanda del lavoratore di inquadramento superiore in base alle mansioni effettive - Riferimento in appello al contratto collettivo aziendale invece che a quello nazionale - Configurabilità di variazione della domanda - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Si ha mutamento della "causa petendi", con conseguente introduzione di una domanda nuova, preclusa in appello nel processo del lavoro, a norma dell'art. 437 cod. proc. civ., quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, e quindi non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica del rapporto; ne consegue che non è configurabile un mutamento della "causa petendi" quando il lavoratore, avendo chiesto l'accertamento del suo diritto ad un superiore e specificato livello di inquadramento sulla base delle mansioni effettivamente espletate, si limiti a modificare il parametro della qualificazione giuridica dei fatti, facendo riferimento, a sostegno della pretesa, a norma del contratto collettivo aziendale, invece che del contratto collettivo nazionale (ed infatti al "parametro", funzionale alla qualificazione giuridica, deve riconoscersi ugualmente natura giuridica). (Nella specie, peraltro, come rilevato dalla S.C. sulla scorta della sentenza impugnata, in sostanza la rilevanza del contratto collettivo aziendale era stata prospettata dalla parte già in primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)