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Sez. L, Sentenza n. 4008 del 20/04/1998 (Rv. 514635 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Processo del lavoro - "Causa petendi" - Modificazione degli elementi materiali - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità in appello - Fattispecie relativa a richiesta di inquadramento in categoria superiore prima in base a norma contrattuale per lo svolgimento di mansioni superiori per 180 giorni nell'anno e poi ex art. 2103 cod. civ. per lo svolgimento continuativo delle mansioni per un trimestre.
Stato
decisa il 1998-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514635-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Si ha mutamento della "causa petendi", con conseguente introduzione di una domanda nuova, preclusa in appello nel processo del lavoro a norma dell'art. 437 cod. proc. civ., quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, e quindi non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica del rapporto. (Nella specie la ricorrente, dopo avere chiesto in primo grado l'inquadramento in una categoria superiore in base ad una norma contrattuale dante rilievo all'espletamento delle mansioni superiori per oltre 180 giorni, anche discontinui, in un anno, in appello aveva invocato anche lo svolgimento di tali mansioni in via continuativa per un trimestre, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ.; la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inammissibile quest'ultima domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)