Sez. L, Sentenza n. 13630 del 06/12/1999 (Rv. 531874 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Novità della "causa petendi" per mutamento del fatto costitutivo - Domanda nuova ai fini del divieto al riguardo operante in appello - Configurabilità - Fattispecie relativa alla deduzione solo in appello di responsabilità per un rapporto di lavoro non diretta ma per cessione di azienda.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
In relazione al divieto di proporre domande nuove nel giudizio di appello, operante sia nel rito ordinario che in quello del lavoro (art. 345, primo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ.), è sufficiente a determinare l'ipotesi in questione che la parte introduca nel processo una diversa "causa petendi" mediante l'allegazione di nuove circostanze di fatto, dato che il mutamento, nei suoi elementi materiali, del fatto costitutivo dedotto in giudizio e la prospettazione di un nuovo tema di indagine e di decisione (non esclusivamente sotto il profilo giuridico) altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia. (Fattispecie relativa ad ipotesi di deduzione solo in appello, in una causa di lavoro diretta al riconoscimento di maggiori spettanze retributive, di una responsabilità del soggetto convenuto in giudizio non diretta ma quale cessionario di azienda, a norma dell'art. 2112 cod. civ.; la S.C., alla luce del riportato principio di diritto, ha annullato con rinvio, anche per difetto di motivazione, la sentenza impugnata, viziata nel procedimento logico attraverso cui aveva ritenuto in realtà già implicitamente dedotta in primo grado anche la cessione di azienda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)