Sez. 4, Sentenza n. 22927 del 23/04/2001 Cc. (dep. 07/06/2001) Rv. 219443 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Modifica all'art.323 cod.pen. - Abrogazione parziale - Sussistenza - Applicabilità del comma 5 dell'art.314 cod.proc.pen. - Possibilità .
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il comma 5 dell'art.314 cod.proc.pen. esclude l'esistenza del diritto alla riparazione nei casi in cui la sentenza favorevole all'imputato discenda dall'avvenuta abrogazione della norma incriminatrice; ne deriva che, allorquando l'assoluzione venga pronunciata in applicazione di tali modifiche, non si versa in ipotesi di detenzione ingiustificata e non sussiste diritto alla riparazione. Nell'affermare tale principio, il collegio ha stabilito che le modifiche apportate dalla legge 16 luglio 1997 n.234 hanno comportato una parziale abrogazione delle fattispecie previste dall'art.323 cod.pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 com. 5 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)