Sez. 6, Sentenza n. 6486 del 13/11/2003 Cc. (dep. 17/02/2004) Rv. 228370 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Assoluzione con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" - Interesse ad ottenere la formula "perché il fatto non sussiste" - Sussistenza - Esclusione - Interesse a rimuovere il limite posto dall'art. 314 cod. proc. pen. all'azione di riparazione per ingiusta detenzione - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie in tema di abuso d'ufficio.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
L'imputato assolto con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" non ha interesse ad impugnare allo scopo di ottenere assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste", non potendo trarre dalla sua applicazione alcun vantaggio. Nè un eventuale interesse può essere rappresentato dal diritto dell'imputato a rimuovere il limite posto dal quinto comma dell'art. 314 cod. proc. pen. per l'esercizio dell'azione di riparazione per ingiusta detenzione, allorché la sentenza di non luogo a procedere sia stata pronunciata con tale formula, in quanto il giudice nell'ambito di tale procedimento ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo penale allo scopo di controllare la ricorrenza o meno dei limiti alla liquidazione della riparazione, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di inammissibilità per carenza di interesse dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di proscioglimento dal delitto di abuso di ufficio con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" a seguito dell'intervenuta modifica della fattispecie incriminatrice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)