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Sez. 1, Sentenza n. 1727 del 17/03/1982 (Rv. 419565 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO - VALIDITÀ ED EFFICACIA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE EX ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958.*
Stato
decisa il 1982-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419565-01

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO - VALIDITÀ ED EFFICACIA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE EX ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958.*

Ai sensi dell'art. 2 della convenzione di new York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62, applicabile quando anche uno solo degli stati cui appartengono i contraenti vi abbia aderito, la clausola compromissoria per arbitrato estero non abbisogna, in deroga ai principi fissati dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di specifica approvazione per iscritto, ma è valida ed operante quando risulti da un documento sottoscritto dai contraenti medesimi, ovvero da uno scambio di lettere o telegrammi (secondo requisiti formali da riscontrare secondo i criteri indicati dall'art. 26 delle preleggi). (V 4746/79, mass n 401322; (V 361/77, mass n 383903; (V 4082/76, mass n 382742).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Preleggi art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)