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Sez. 5, Sentenza n. 1443 del 10/11/1997 Ud. (dep. 06/02/1998) Rv. 209797 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO | Modifica della normativa - Criteri di applicabilità - Presupposto: richiesta della parte - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209797-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO

In tema di modifica dell'art. 513 cod. proc. pen., presupposto della disciplina transitoria prevista dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997 è l'incondizionata ed immediata applicabilità della nuova norma anche nei dibattimenti già in corso, quando si debba ancora procedere all'escussione delle persone cui l'art. 513 si riferisce. La riforma si applica, quindi, a tutte le escussioni successive alla sua entrata in vigore, anche se avvengono in appello in seguito a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Sulla base di questa implicita premessa, si prendono, quindi, in considerazione solo le sorti delle dichiarazioni che siano state già acquisite mediante lettura in applicazione del previgente testo dell'art. 513. È solo la richiesta della parte e la successiva rinnovazione dell'esame, quindi, che rende in parte applicabile il nuovo testo dell'art. 513. In mancanza della richiesta e della rinnovazione dell'esame, le dichiarazioni acquisite mediante lettura saranno utilizzabili come prova anche nei confronti di altri, in conformità a quanto disponeva il previgente testo dell'art. 513. Infatti, se il legislatore avesse voluto prevedere l'immediata applicabilità del nuovo regime di utilizzabilità anche alle letture disposte prima dell'entrata in vigore della legge, avrebbe dovuto consentire l'immediata rilevabilità dell'eventuale inutilizzabilità anche nel giudizio di cassazione, che ha, invece, implicitamente escluso, come dimostra anche il fatto che l'eventuale rinnovazione dell'esame disposta nel giudizio di merito non determina un'immediata applicazione delle nuove norme, ma rende applicabile una disciplina "ad hoc" del regime di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)