Sez. 3, Sentenza n. 19487 del 06/10/2005 (Rv. 583940 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Revocabilità - Limiti - Impugnabilità con opposizione agli atti esecutivi - Rimedio alternativo - Presupposti - Scelta - Spettanza alla parte interessata.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria e privo del carattere della definitività, che produce - o nega - l'effetto sospensivo richiesto sull'esecuzione intrapresa, e sul bene oggetto di essa, in via meramente temporanea e, quindi, provvisoria. Tale provvedimento, oltre ad essere revocabile e modificabile da parte dello stesso giudice che lo ha emesso (finché non abbia avuto esecuzione), anche su istanza di parte, è invece impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., al fine di controllare l'eventuale sussistenza di vizi di carattere formale e processuale, ovvero di vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata (o alla probabile fondatezza dei motivi formulati dalla suddetta parte con l'opposizione all'esecuzione, cui la richiesta di sospensione sia correlata). La scelta tra l'uno e l'altro rimedio, esperibile indifferentemente per motivi di opportunità o motivi di legittimità, spetta alla parte interessata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)