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Sez. L, Sentenza n. 4074 del 23/04/1999 (Rv. 525695 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Minimale di contribuzione - Importo delle retribuzioni stabilite da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale - Prova della maggiore rappresentatività - Onere dell'Inps.
Stato
decisa il 1999-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525695-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389 (autenticamente interpretato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1995 n. 549)- a norma del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito, oltre che da leggi e regolamenti, anche dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale - è onere dell'Inps di dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)