Sez. 3, Sentenza n. 17339 del 04/12/2012 Ud. (dep. 16/04/2013) Rv. 255285 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Reati sessuali - Attendibilità del minore - Consulenti tecnici del P.M. e delle parti - Efficacia probatoria - Limiti - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Obbligatorietà.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice di appello non può fondare la valutazione di attendibilità del minore in tenera età, vittima di abusi sessuali, sulla consulenza psicologica disposta dal pubblico ministero e sui pareri dei consulenti tecnici di parte, ma deve ordinare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, qualora sollecitata dalla difesa, disponendo una perizia "personologica" nel contraddittorio delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)