Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 04/12/2012 Ud. (dep. 22/01/2013) Rv. 254139 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO | Reati sessuali - Consulente del P.M. - Efficacia probatoria in mancanza di consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 cod. proc. pen. o incidente probatorio - Limiti - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di reati sessuali, laddove il P.M. effettui la scelta di ricorrere alla procedura non garantita prevista dall'art. 359 cod. proc. pen., non affidando la consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 cod. proc. pen. e non richiedendo al G.i.p. l'incidente probatorio, l'apporto conoscitivo del consulente non può estendersi fino a convogliare nel processo indagini svolte senza contraddittorio con il consulente della difesa e senza la possibilità di un controllo postumo. (In applicazione del principio, la Corte, in relazione alla contestazione di violenza sessuale commessa da un docente nei confronti di un alunno minore di anni cinque, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna basata sulle dichiarazioni della vittima, ritenendo di non poter colmare le carenze probatorie attraverso le dichiarazioni dibattimentali del consulente e affermando che del sapere scientifico di quest'ultimo si potesse tener conto solo per aspetti conoscitivi di carattere generale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)