Sez. 1, Sentenza n. 35616 del 22/09/2005 Cc. (dep. 03/10/2005) Rv. 232115 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | Corte europea di Strasburgo - Accertamento di violazione degli artt. 5 e 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Esecuzione della pena - Effetti e conseguenze.
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
In presenza di una decisione della Corte di Strasburgo che, accertata la violazione dell'art. 6 CEDU nello svolgimento in contumacia di un processo, ritenga che la carcerazione del condannato conseguente a giudicato si stia eseguendo in violazione dell'art. 5, comma secondo, lett. a, della Convenzione, il giudice non può dichiarare "de plano" (art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.) inammissibile la richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione, senza aver prima valutato, nel contraddittorio tra le parti, se sussista nell'ordinamento interno la possibilità di immediata applicazione della decisione della Corte di Strasburgo, ritenendola preclusiva dell'esecuzione di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo giudicato "non equo", pure in assenza nell'ordinamento nazionale di una norma "ad hoc" che consenta di sospendere l'esecuzione e dare ingresso a un nuovo processo.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 art. 5 com. 2 lett. A, Legge 04/08/1955 num. 848 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)