diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1980 del 10/03/1990 (Rv. 465830 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI - RESPONSABILE DEL DANNO - PROPRIETARIO DEL VEICOLO ASSICURATO.*
Stato
decisa il 1990-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465830-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI - RESPONSABILE DEL DANNO - PROPRIETARIO DEL VEICOLO ASSICURATO.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel processo promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con Azione diretta (art. 23 della legge n. 990 del 1969), è unicamente il proprietario del veicolo o del natante, assicurato o tenuto all'Assicurazione, la cui chiamata in giudizio integra una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, con la conseguenza che ove dal danneggiato siano citati in giudizio, con esperimento dell'Azione diretta, l'assicuratore ed il conducente del veicolo diverso dal proprietario, il contraddittorio deve essere integrato - anche di ufficio, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario - nei confronti del predetto proprietario. (Conf 3367/87, mass n 452414; (Conf 3222/85, mass n 440889).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)