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Sez. 1, Sentenza n. 19733 del 13/03/2013 Cc. (dep. 08/05/2013) Rv. 257011 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Ripristino della custodia cautelare - Condizioni - Effettiva scarcerazione dell'indagato - Necessità - Esclusione - Eliminazione del titolo restrittivo originario dell'atto dell'interrogatorio - Sufficienza.
Stato
decisa il 2013-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257011-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

Ai fini della rinnovazione della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, non occorre che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero, esigendo l'art. 302 cod. proc. pen. unicamente che il titolo originario non sia più operante al momento dell'assunzione dell'atto di garanzia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)