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Sez. 4, Sentenza n. 32203 del 24/05/2004 Cc. (dep. 23/07/2004) Rv. 228966 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Ripristino della custodia cautelare - Condizioni - Effettiva scarcerazione dell'indagato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228966-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

In tema di estinzione della custodia cautelare per omesso interrogatorio, ai fini del ripristino della misura, previsto dalla seconda parte dell'art. 302 cod. proc. pen., la disposizione non esige che il previo interrogatorio avvenga a piede libero (cioè a seguito di effettiva scarcerazione dell'indagato) ma soltanto che il titolo caducato non sia più operante, neppure di fatto, al momento dell'interrogatorio stesso e che il giudice, prima dell'emissione della nuova misura cautelare, possa valutare l'eventuale difesa preventiva dell'interessato. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame con cui veniva confermato il provvedimento del GIP di convalida del fermo disposto nei confronti del ricorrente nella stessa data in cui il predetto doveva essere scarcerato a seguito di declaratoria di inefficacia della precedente misura cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)