Sez. 6, Sentenza n. 20527 del 14/05/2014 Cc. (dep. 19/05/2014) Rv. 259785 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Rifiuto di consegna con esecuzione della pena nello Stato secondo il diritto interno, ai sensi dell'art. 18, lett.r), L. n. 69 del 2005 - Applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 161 del 2010, in tema di riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive - Sussistenza - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, la Corte d'appello che intende rifiutare la consegna ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), l. n. 69 del 2005, disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia) è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea), anche per verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana, qualora pure il Paese richiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 10, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 11, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 13, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)