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Sez. 6, Sentenza n. 46304 del 05/11/2014 Cc. (dep. 10/11/2014) Rv. 260826 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Deduzione della causa di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, lett. r), L. n. 69 del 2005 - Equiparazione al consenso al riconoscimento, ai sensi del D.Lgs. n. 161 del 2010, della sentenza straniera - Configurabilità - Conseguenze - Interesse a ricorrere deducendo il carattere "non equo" del processo definito con la sentenza straniera - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260826-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato d'arresto europeo cosiddetto "esecutivo", la persona richiesta in consegna, invocando l'applicazione del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. r), L. n. 69 del 2005 - in forza del quale la Corte d'appello dispone l'esecuzione in Italia della pena irrogata al cittadino italiano o di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia - presta un sostanziale consenso al riconoscimento della sentenza straniera, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 161 del 2010, ed è pertanto priva di interesse a dedurre, con ricorso per cassazione, il carattere "non equo" del processo definito con la sentenza straniera da eseguire. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, su richiesta dell'interessato, il giudice della procedura m.a.e. può subordinare la consegna non solo alla celebrazione di un nuovo processo, ma anche al rinvio in Italia dell'interessato per l'esecuzione della pena eventualmente inflitta all'esito del nuovo giudizio).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)