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Sez. 6, Sentenza n. 4413 del 29/01/2014 Cc. (dep. 30/01/2014) Rv. 258259 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato d'arresto europeo - Consegna esecutiva per l'estero - Cittadino di altro Stato membro residente o dimorante in Italia - Rifiuto di consegna ed esecuzione della pena in Italia - Incompatibilità delle sanzioni previste nei due ordinamenti - Adattamento ad opera della Corte d'appello - Modalità - Indicazioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258259-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di mandato di arresto europeo, qualora la Corte d'appello disponga, ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), L. 22 aprile 2005, n. 69, che la pena detentiva inflitta dallo Stato di emissione sia eseguita in Italia, il principio della conformità al diritto interno impone l'esecuzione dello stesso tipo di pena prevista per il reato in Italia. Ne consegue che, in caso di incompatibilità della natura e della durata delle pene previste nei due ordinamenti, la Corte d'appello deve procedere agli adattamenti necessari, applicando i principi fissati - in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea - dall'art. 10, comma quinto, D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (pena non inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, né inferiore a quella applicata nello Stato di emissione; pena detentiva non convertibile in sanzione pecuniaria). (Fattispecie nella quale, essendo stato un cittadino rumeno condannato per guida senza patente alla pena di anni due di reclusione, la Corte ha rideterminato la pena nella misura di anni uno di arresto, limite edittale massimo previsto nell'ordinamento nazionale).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 68 art. 18 lett. R, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 10 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)