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Sez. 6, Sentenza n. 16364 del 27/04/2012 Cc. (dep. 03/05/2012) Rv. 252193 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Cittadino italiano - Esecuzione nello Stato - Automatico riconoscimento della sentenza estera - Applicabilità della speciale disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 161 del 2010 in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali a fini esecutivi - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252193-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d'appello dispone l'esecuzione nello Stato della pena inflitta nei confronti del cittadino italiano, ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), legge n. 69 del 2005, la sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione viene automaticamente riconosciuta e non può applicarsi la speciale disciplina prevista dall'art. 13, comma secondo, D. Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che ha attuato nel nostro ordinamento la Decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze penali a fini esecutivi. (Fattispecie relativa ad una sentenza contumaciale emessa dall'autorità giudiziaria francese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 731, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 13 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)