Sez. 5, Sentenza n. 6820 del 24/01/2005 Ud. (dep. 23/02/2005) Rv. 231427 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Elemento soggettivo - Dolo generico - Accertamento circa la volontà di favorire con la falsa attestazione sé o altri - Rilevanza - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico (art. 479 cod. pen.) è sufficiente il dolo generico che si concreta nella volontarietà della dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo carattere inveritiero; sono, pertanto, irrilevanti le ragioni che hanno determinato l'agente ad operare l'attestazione e, quindi, qualsivoglia accertamento in ordine alla sua volontà di favorire sé o altri. (Nella fattispecie l'imputato, in qualità di segretario comunale, aveva falsamente attestato in concorso con il sindaco e altri assessori, in alcune delibere di giunta, che date fatture riguardavano forniture regolarmente effettuate, le quali, invece, non potevano essere liquidate, in quanto non vi era alcun provvedimento formale dell'amministrazione comunale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)