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Sez. 2, Sentenza n. 3601 del 11/12/1971 (Rv. 355318 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - LESIONI PLURIME - INABILITA COMPLESSIVA - DETERMINAZIONE - SOMMA ARITMETICA DELLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE - INAMMISSIBILITA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1971-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355318-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - LESIONI PLURIME - INABILITA COMPLESSIVA - DETERMINAZIONE - SOMMA ARITMETICA DELLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE - INAMMISSIBILITA - CRITERI.*

In tema di riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, la valutazione della inabilita complessiva derivante da lesioni plurime non puo essere espressa dalla somma aritmetica delle percentuali di riduzione attribuite alle conseguenze delle singole lesioni, ma deve essere determinata tenendo conto della loro reciproca influenza e del complessivo loro risultato concreto. (V 1180'71, mass n 351313).*

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)