Sez. L, Sentenza n. 6459 del 29/10/1983 (Rv. 431197 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - LESIONI MULTIPLE POLICRONE - RENDITA DA INABILITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOMMA ARITMETICA DELLE RIDUZIONI DELL'ATTITUDINE LAVORATIVA RISULTANTI DAI DIVERSI INFORTUNI - DIVIETO - DEDUZIONE DELLA OSSERVANZA DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - MODIFICAZIONE DELL'ORIGINARIO "PETITUM" - INSUSSISTENZA - PREVIO ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - LESIONI MULTIPLE POLICRONE - RENDITA DA INABILITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOMMA ARITMETICA DELLE RIDUZIONI DELL'ATTITUDINE LAVORATIVA RISULTANTI DAI DIVERSI INFORTUNI - DIVIETO - DEDUZIONE DELLA OSSERVANZA DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - MODIFICAZIONE DELL'ORIGINARIO "PETITUM" - INSUSSISTENZA - PREVIO ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965, in caso di lesioni multiple policrone, la rendita da inabilità per infortunio sul lavoro deve essere determinata in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine lavorativa e non può essere calcolata in base alla somma aritmetica delle riduzioni risultanti dai diversi infortuni, bensì tenendo conto della reciproca influenza delle lesioni stesse. L'osservanza di siffatto criterio, che la norma suddetta rende oggetto di uno specifico Obbligo dell'istituto assicuratore, può essere utilmente invocata per la prima volta anche in appello, da parte del lavoratore che abbia agito per ottenere la valutazione dell'inabilità conseguente all'ultimo infortunio occorsogli, senza che ciò implichi modificazione dello originario petitum e comporti proposizione di una domanda per la quale sia necessario il preventivo espletamento della procedura amministrativa. (V 407/75, mass n 373656; (V 3061/71, mass n 355318; (V 1180/71, mass n 351313).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)