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Sez. 3, Sentenza n. 9255 del 08/05/1984 Ud. (dep. 27/10/1984) Rv. 166364 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - INFERMITÀ - NOZIONE - RIFERIMENTO ALLE ANOMALIE DEL CARATTERE ED ALLE PSICOPATIE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166364-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - INFERMITÀ - NOZIONE - RIFERIMENTO ALLE ANOMALIE DEL CARATTERE ED ALLE PSICOPATIE - ESCLUSIONE.*

L'infermità mentale deve sempre dipendere da una causa patologica. Non rientrano quindi nella nozione di vizio totale o parziale di mente quelle anomalie di carattere o quelle altre anormalità, quali le psicopatie, che, pur influendo sul processo di Determinazione o di inibizione, non sono tuttavia suscettibili di alterare la capacità di intendere e di volere o di scemarle. (V mass n 153382; (V mass n 138283; (Conf mass n 145862; (Conf mass n 136556).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)